Corte di Cassazione – Sentenza n. 25791 del 14 dicembre 2016

SENTENZA

sul ricorso 26156/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio
dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo
studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato
(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3930/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS),
difensore del resistente che si e’ riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.

RITENUTO IN FATTO

l Con ricorso 11 ottobre 2010, la condomina (OMISSIS) impugno’ davanti
alla sezione distaccata di Acireale (Tribunale di Catania) la Delib.
adottata 29 giugno 2010, dall’assemblea del Condominio (OMISSIS).

Costituendosi in giudizio, il Condominio eccepi’ la tardivita’ dell’impugnazione, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

2 L’esecuzione della Delib. venne sospesa, ma tale sospensione venne
revocata dal Collegio con ordinanza 9.5.2011 in accoglimento del reclamo
proposto dal Condominio.

Con sentenza 5 novembre 2013 il Tribunale dichiaro’ la (OMISSIS)
decaduta dal diritto di impugnazione della Delib. per tardiva
proposizione.

Per giungere a tale soluzione, il primo giudice richiamando l’ordinanza
collegiale emessa in sede di reclamo – osservo’ che il verbale della
seduta era stato spedito all’indirizzo della (OMISSIS) il 22 luglio 2010
con lettera raccomandata, di cui l’addetto postale aveva tentato il
recapito il successivo 23 luglio 2010; considero’ inoltre che, ai sensi
dell’articolo 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume
conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario e
che pertanto in questo caso spettava alla (OMISSIS) di dimostrare di
essersi trovata senza colpa nell’impossibilita’ di acquisire la
conoscenza dell’atto.

La Corte d’Appello di Catania, con ordinanza in data 17 luglio 2014, ha
dichiarato inammissibile il gravame ex articolo 348-bis c.p.c.,
rilevando che, come gia’ affermato dal primo giudice, l’impugnazione
della Delib. era stata proposta oltre il termine di trenta giorni da
quello in cui il plico contenente il verbale era giunto all’indirizzo
della condomina, non potendosi considerare, come dies a quo per
l’impugnativa della deliberazione, il momento in cui il plico era stato
ritirato in ufficio.

3 Per la cassazione della sentenza del Tribunale la (OMISSIS) ha
proposto ricorso con atto notificato il 30 ottobre 2014, denunziando
quattro motivi.

L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 7.4.2016, la sesta sezione
di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione
dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), articolo 118 disp. att. c.p.c.
e articolo 111 Cost., comma 6, lamentandosi che il primo giudice si e’
limitato ad un recepimento acritico, meccanico e pedissequo del
contenuto e delle conclusioni fatte proprie dal Collegio con l’ordinanza
emessa in sede di reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c..

La censura e’ infondata: e’ vero che la sentenza recepisce,
trascrivendoli e condividendoli, i passaggi argomentativi in fatto ed in
diritto di un provvedimento cautelare adottato nell’ambito dello stesso
processo, ma una tale tecnica di redazione non e’ vietata da nessuna
norma, non richiedendosi l’obbligo della originalita’ nella motivazione;
ne’ sussistono incertezze sulla attribuibilita’ delle ragioni della
decisione all’organo giudicante. Del resto, le sezioni unite hanno
escluso la nullita’ della sentenza anche nel caso di mera riproduzione
del contenuto di un atto di parte purche’ vi sia chiarezza nella
motivazione e certezza sulla provenienza dall’organo giudicante (Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015 Rv. 634091).

2. Con il secondo motivo si censura violazione ed erronea applicazione
dell’articolo 1137 c.c., in correlazione con gli articoli 1334 e 1335
c.c. e articolo 66 disp. att. c.c., chiedendosi che sia affermata
l’inoperativita’, nella specie, del principio della presunzione di
conoscenza degli atti recettizi ex articolo 1335 c.c., al fine di
stabilire la data di comunicazione, nonche’, con essa, la decorrenza del
dies a quo per l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea del
condominio. Ad avviso della ricorrente, tale data deve farsi coincidere,
nel caso di specie, col 27 luglio 2010, data in cui essa provvide a
ritirare il plico presso l’Ufficio che lo aveva ricevuto in deposito
dopo il tentativo di consegna.

3. Con il terzo mezzo si denuncia violazione ed erronea applicazione
dell’articolo 1137 c.c., sotto altro profilo. Erronea interpretazione
circa la natura del termine di trenta giorni ivi previsto a pena di
decadenza per proporre l’impugnazione; violazione ed erronea
applicazione dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale.

4 Il quarto motivo denunzia infine violazione ed erronea applicazione
degli articoli 2697 e 2727 c.c. e segg., in correlazione con
l’articolo 1335 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c..

Queste censure, che ben si prestano ad esame congiunto, sono fondate.

A norma dell’articolo 1137 c.c., il termine decadenziale di trenta
giorni per impugnare le Delib. dell’assemblea decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e “dalla data di comunicazione per gli
assenti”.

Questa Corte ha affermato che la prova dell’avvenuto recapito della
lettera raccomandata contenente il verbale dell’assemblea condominiale
all’indirizzo del condomino assente all’adunanza comporta l’insorgenza
della presunzione “iuris tantum” di conoscenza, in capo al destinatario,
posta dall’articolo 1335 c.c., nonche’, con essa, la decorrenza del
“dies a quo” per l’impugnazione della deliberazione, ai sensi
dell’articolo 1137 c.c. (cfr. Sez. 6-2, Sentenza n. 22240 del 27/09/2013
Rv. 627897).

Il principio di carattere generale enunciato nella predetta decisione
e’ sicuramente condivisibile ove lo si colleghi effettivamente
“all’avvenuto recapito dell’atto all’indirizzo del condomino assente”,
ma il problema per l’interprete sorge allorche’ l’atto non venga di
fatto recapitato all’indirizzo ma venga compiuto solo un tentativo di
recapito stante l’assenza del destinatario o delle persone abilitate
alla ricezione: in tale ipotesi appare davvero arduo estendere la
suddetta regola perche’ il presupposto e’ ben diverso.

Nel caso di cui si discute, la (OMISSIS) fu assente alla seduta del
29.6.2010 ed e’ pacifico che il plico contenente il verbale della
deliberazione non venne lasciato al suo indirizzo ma depositato
nell’ufficio postale per mancato reperimento del destinatario o di altra
persona incaricata della ricezione, cosi’ come prescrive del Decreto
Ministeriale Sviluppo Economico 1 ottobre 2008, articolo 24
(Approvazione delle condizioni per l’espletamento del servizio postale
universale). Il termine di giacenza in tal caso e’ di trenta giorni per
“gli invii a firma”, con decorrenza dal giorno successivo al rilascio
dell’avviso di giacenza (articolo 25 Decreto cit.).

Manca dunque nel caso in esame il presupposto essenziale per
l’applicabilita’ della presunzione di conoscenza posta
dall’articolo 1335 c.c., cioe’ l’arrivo dell’atto all’indirizzo del
destinatario (la norma infatti fa testuale riferimento al momento in cui
gli atti ivi menzionati “giungono” all’indirizzo): come si e’ detto,
all’indirizzo fu lasciato non il plico contenente l’atto, ma solo
l’avviso di tentativo di consegna che pero’, come e’ noto, e’ un modulo
non contenente l’indicazione del contenuto dell’atto a cui si riferisce.

La questione di diritto che si pone in tal caso consiste nello
stabilire quando, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno e di mancato reperimento del destinatario da parte
dell’agente postale, possa ritenersi avvenuta “la comunicazione” da cui
l’articolo 1137 c.c., fa decorrere il termine di trenta giorni
prescritto, sotto pena di decadenza, per l’impugnazione.

Come gia’ rilevato da questa Corte, nessuna disposizione del suddetto
regolamento postale contiene una regola (analoga a quella dettata in
materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 2002,
articolo 8, comma 4) sul momento in cui si debba ritenere pervenuto al
destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza
presso l’ufficio postale a causa della impossibilita’ di recapitarlo per
l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata (v.
sez. sesta T. ordinanza n. 2047/2016).

Ritiene il Collegio, sulla scia della citata pronuncia, che quando una
disposizione espressa manchi, il principio di effettiva conoscenza deve
orientare l’interprete e, nel caso che ci occupa, tale principio non
consente di ancorare il momento di perfezionamento della comunicazione
(dal quale decorre il termine perentorio per l’impugnazione della Delib.
ex articolo 1137 c.c.) all’esecuzione di un adempimento il rilascio
dell’avviso di giacenza – ove e’ certo che il destinatario dell’atto
incolpevolmente non ne ha conoscenza (per non essere stato reperito
dall’agente postale e per non avere ancora avuto la possibilita’ di
recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale).

In tali marginali casi, l’applicazione della presunzione di conoscenza
degli atti recettizi posta dall’articolo 1335 c.c., risulterebbe in
contrasto con l’articolo 24 Cost.: la Corte. Cost. con la pronuncia n.
346/98 in materia di notificazione (ma il principio puo’ valere
logicamente anche per una comunicazione da cui decorre un termine
decadenziale per l’esercizio di un diritto) ha affermato che “la
funzione propria della notificazione e’ quella di portare l’atto a
conoscenza del destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del
contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Compete naturalmente al legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse
del notificante e quello del notificatario, determinare i modi
attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando altresi’ i
rimedi per evitare che il diritto di agire in giudizio del notificante
sia paralizzato da circostanze personali – come ad esempio l’assenza
dalla abitazione o dall’ufficio – riguardanti il destinatario della
notificazioni…..non sembra in ogni caso potersi dubitare che la
discrezionalita’ del legislatore incontri un limite nel fondamentale
diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in
condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessita’ di
effettuare ricerche di particolare complessita’, il contenuto dell’atto
e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo
ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia
di conoscibilita’ puramente teorica dell’atto notificatogli”).

Per converso non appare pero’ convincente la soluzione, proposta dalla
ricorrente, di ancorare in ogni caso il momento del perfezionamento
della comunicazione al ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale, non
solo perche’ in tal modo si rimetterebbe al mero arbitrio del
destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di
impugnazione dell’atto comunicato, ma soprattutto perche’ il
“bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del
notificatario” a cui fa riferimento la Corte costituzionale nella citata
pronuncia (nel nostro caso tra l’autore della comunicazione e il
destinatario della stessa) non consente di comprimere l’interesse del
primo al punto da consentire al destinatario dell’atto di porre nel
nulla gli effetti della comunicazione omettendo di recarsi a ritirare
l’atto presso l’ufficio postale.

Condividendosi le conclusioni della citata ordinanza 2047/2016 della
sez. 6-T (emessa in fattispecie di notifica a mezzo posta di atti
impositivi), ed in linea col principio generale del bilanciamento degli
interessi riaffermato di recente anche dalle sezioni unite (v. Sez. U,
Sentenza n. 24822 del 09/12/2015), si ritiene che tale bilanciamento
possa rinvenirsi facendo applicazione analogica della regola dettata
nella L. n. 890 del 2002, articolo 8, comma 4, secondo cui “la
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla
data del ritiro del piego, se anteriore”; peraltro, poiche’ il citato
regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione
di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto,
all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza”, la regola da
applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato
recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, quella che
la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego,
se anteriore.

In conclusione, poiche’ la sentenza gravata ha fatto applicazione della
diversa regola secondo cui la comunicazione si ha per eseguita dalla
data rilascio dell’avviso di giacenza, la stessa va cassata con rinvio
per nuovo esame sulla tempestivita’ della impugnazione avverso la Delib.
condominiale, sulla scorta del principio esposto e, se del caso, per
esame nel merito.

Il giudice di rinvio, che si designa ex articolo 383 c.p.c., comma 4,
in altra sezione della Corte d’Appello di Catania, provvedera’ anche
sulle spese.

P.Q.M.

accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara
assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Catania.