Corte di Cassazione – Ordinanza n. 27420 del 20 novembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 22682-2016 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a.;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.894/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della (OMISSIS) s.r.l. di cartelle di pagamento, portanti iva, irap ed ires per l’anno di imposta 2007 ed irpef per l’anno di imposta 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, inammissibile perche’ proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla parte.

Avverso la sentenza (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione su unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge laddove i Giudici di secondo grado avevano ritenuto valida la notificazione della sentenza di primo grado direttamente alla parte anziche’ al procuratore costituito, ai sensi dell’articolo 285 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione e peraltro a soggetto che non era il legale rappresentante della Societa’.

La censura e’ infondata.

In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte ha affermato che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche lo stesso Decreto Legislativo n. 546, articolo 16, che regola le modalita’ delle notificazioni degli atti del processo tributario e – in tale ambito – detta una disciplina speciale, in virtu’ della quale e’ sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli articoli 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario”. (Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003).

In particolare, questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007) ha puntualizzato che l’espressione “mani proprie”, secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, e’ da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalita’ di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si puo’ sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte o alla persona dalla stessa delegata quand’anche nel giudizio “a quo” si sia costituita a mezzo di un difensore, e’ valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’articolo 51, comma 1, citato Decreto Legislativo (cfr. Sez.5, Sentenza n.16234 del 09/07/2010; ord. n.20570/2011; Sentenza n. 7059 del 26/03/2014; Cass. 18936 del 24/09/2015; Cass.n.3795/2016). Ne’ appare decisiva la circostanza per cui nella relata di notificazione non sarebbe indicata la qualita’ del soggetto che aveva ricevuto il plico presso la sede di (OMISSIS) s.p.a. alla luce dei principi gia’ fissati da questa Corte (Cass. n. 14865 del 05/09/2012 per cui “Ai fini della regolarita’ della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (articolo 145 c.p.c., comma 1), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, e’ sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtu’ di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, puo’ risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, e’ da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la societa’, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.

Alla luce dei superiori principi il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.