Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2294 del 30 gennaio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 2529-2013 proposto da:
(omissis);
– ricorrente –

contro

(omissis);
– intimato

avverso la sentenza n. 486/2012 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 10/10/2012 R.G.N. 823/11;

RILEVATO

che con decreto 10 ottobre 2012, il Tribunale di Gela revocava l’ordinanza di sospensione del titolo esecutivo recante condanna pecuniaria, intimata in pagamento da (omissis) con atto di precetto tempestivamente opposto dall’intimata (omissis) e ne riduceva la somma (di € 2.030,03), espunte le voci di diritti e per rimborso spese generali non spettanti e liquidate le spese secondo lo scaglione esatto (fino a € 600,00 e non da € 600,00 a € 1.600,00 erroneamente applicato), in quella corretta di € 1.763,88;
che avverso tale decreto (omissis) ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre (omissis) non svolgeva difese;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 479, secondo comma e 156, terzo comma c.p.c., per difetto di sanatoria della nullità di notificazione della sentenza al difensore domiciliatario anziché alla parte personalmente, non potendo ricavarsi la pienezza della conoscenza di quest’ultima ai fini perseguiti dalla norma denunciata, per la non equipollenza delle due notificazioni, posto che la prima induce la decorrenza del termine breve per l’impugnazione e la seconda rende edotta la parte della volontà di controparte notificante di agire in via esecutiva nei suoi confronti, sicchè la prima non realizza lo scopo della seconda sanandone in vizi (unico motivo);

che ritiene il collegio che esso sia infondato;

che la notificazione del titolo esecutivo, sia pure di natura giudiziale e anche dopo la novellazione dell’art. 479, secondo comma c.p.c. (per effetto dell’art. 2, terzo comma, lett. e, n. 3 d.l. 35/2005 conv. con mod. da I. 80/2005), al procuratore domiciliatario, anziché alla parte personalmente, non integra inesistenza (per essa dovendosi configurare, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che la totale mancanza materiale dell’atto, le sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità: Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916), ma mera nullità della notificazione, sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo: secondo il generale principio secondo cui l’ordinamento non appresta alcuna tutela all’interesse alla mera regolarità formale del processo, ovvero all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, sicché l’interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. s.u., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712);

che la nullità è pertanto sanata, allorché l’intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notificazione di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 9 marzo 2011, n. 5591); mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812);

che nel caso di specie il Tribunale ha presupposto la piena conoscenza della sentenza di primo grado della parte, in virtù della sua scelta di impugnarla prima della notificazione dell’atto di precetto (così al secondo capoverso di pg. 3 del decreto), con argomentazione rimasta priva di confutazione dalla ricorrente, che neppure ha allegato quali specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa le siano derivate dalla notificazione viziata;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte intimata vittoriosa svolto difese in giudizio;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.