Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20803 del 5 settembre 2017

ORDINANZA

sul ricorso 18600/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

PG presso la CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/05/2017 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO IN FATTO

che:

1) La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS), con atto notificato il 19.2.2015, contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12.12.95 che, dichiarata la contumacia dell’appellante, aveva accolto la domanda di separazione con addebito avanzata nei suoi confronti dalla moglie (OMISSIS), ponendo a suo carico l’obbligo di corrispondere all’attrice, quale contributo al mantenimento della stessa e dei due figli minori, la somma complessiva di Lire 1.060.000, anno per anno rivalutabile.

La corte territoriale – premesso che (OMISSIS) affermava di aver appreso solo il 20.1.2015 dell’esistenza del processo e della sentenza, allorche’ questa gli era stata notificata per la prima volta – ha escluso che ricorresse l’ipotesi contemplata dall’articolo 327 c.p.c., comma 2, di nullita’ della notifica del ricorso per separazione, siccome eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., presso la casa coniugale (dalla quale l’allora convenuto si era allontanato senza trasferire la residenza), anziche’ con il rito degli irreperibili, rilevando che l’appellante non aveva provato di aver definitivamente abbandonato il domicilio domestico, nel quale – secondo quanto credibilmente riferito da (OMISSIS) all’udienza presidenziale – faceva ritorno di tanto in tanto.

La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c..

(OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto valida la notificazione del ricorso per separazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nonostante la stessa ricorrente avesse asserito nell’atto (con dichiarazione di valenza confessoria, peraltro confermata dai testi escussi nel corso del processo) che egli si era reso irreperibile a partire dall’ottobre del 1991, allorche’, a seguito di un’ingiustificata scenata di gelosia, si era allontanato dal domicilio coniugale senza piu’ farvi ritorno, lasciando la famiglia – composta anche da due figli minori, uno dei quali gravemente malato – priva di mezzi di sussistenza.

2.1) Col secondo, sostiene che non era suo onere di provare di aver definitivamente abbandonato la casa coniugale, tanto piu’ che la circostanza doveva ritenersi pacifica alla luce di quanto dichiarato dalla moglie nel ricorso.

2.3) Con il terzo, deduce che la notifica non avrebbe, in ogni caso, potuto ritenersi valida in quanto nel fascicolo di primo grado difettava l’originale della relazione di notificazione.

2.4) Con il quarto, denuncia, infine, il vizio di omessa pronuncia della sentenza in ordine all’eccepita violazione dell’articolo 709 c.p.c., mancando ogni prova che gli fosse stata notificata l’ordinanza presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione dinanzi al G.I..

3) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati, pur dovendosi parzialmente correggere, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., la motivazione in base alla quale, conformemente a diritto, la corte del merito ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata (oltre che dalla narrativa in fatto del ricorso per cassazione: pag. 3, righi 18 e 19) (OMISSIS) nell’atto di appello si e’ limitato ad eccepire la nullita’ della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., anziche’ col rito degli irreperibili. Non risulta, per contro, che l’allora appellante abbia espressamente e specificamente eccepito l’inesistenza della notificazione: pertanto, non essendo in discussione che la notifica fosse stata eseguita, era del tutto irrilevante che nel fascicolo del processo di primo grado (recuperato dopo circa 20 anni) non fosse piu’ presente la copia notificata dell’atto (peraltro sicuramente inseritavi all’epoca della trattazione della causa, atteso che il tribunale, per poter dichiarare la contumacia del convenuto, doveva averla necessariamente esaminata).

Cio’ premesso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, ai fini dell’ammissibilita’ dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullita’, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (fra molte, Cass. nn. 19547/015, 20307/012, 2817/09).

Ne consegue che, a prescindere dall’accertamento concernente il mancato assolvimento dell’onere gravante sull’appellante di provare la dedotta nullita’, la corte del merito si sarebbe dovuta arrestare al rilievo, dirimente, che (OMISSIS) non aveva ne’ allegato, ne’, tantomeno, fornito la prova di non aver avuto conoscenza del processo e della sentenza prima del gennaio del 2015.

Quanto alla mancata notificazione dell’ordinanza presidenziale, e’ sufficiente rilevare che tale vizio procedimentale, quand’anche sussistente, non avrebbe potuto essere fatto valere che con l’appello: l’esame della relativa questione era dunque precluso dall’inammissibilita’ del gravame.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.