Corte di Cassazione – Ordinanza n. 15902 del 26 giugno 2017

ORDINANZA

sul ricorso 8420-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2934/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Svolgimento del processo

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di L.G.G.M. di cartella di pagamento portante IRPEF, IRAP ed IVA 2004, l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando la mancanza della prova dell’avvenuta consegna del plico raccomandato al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello ha così argomentato la decisione: manca la prova dell’avvenuta consegna del plico raccomandato al contribuente, oltre a difettare sulla relata ogni elemento relativo allo svolgimento delle attività poste in essere dal portalettere/messo notificatore e le condizioni relative al destinatario.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, art. 8, della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20 nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, – si deduce l’errore commesso dal Giudice di appello nell’avere ritenuto la notificazione irregolare. In particolare, secondo la prospettazione difensiva: l’Ufficio aveva fornito la prova dell’avvenuta consegna del plico contenente l’avviso di deposito presso l’Ufficio Postale del plico raccomandato spedito dall’Ufficio, a mezzo della documentazione spedita dall’Ufficio postale nella quale si dà atto sia che il portalettere abbia lasciato l’avviso, sia che della comunicazione del deposito con raccomandata a mezzo CAD. Inoltre, sempre in ricorso, si osserva che appare legittimamente effettuata anche la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto dalla documentazione esibita dall’Agente della riscossione risulta che l’affissione è stata eseguita il 27 e 28 novembre 2008, come da attestazione del segretario generale del Comune di Marsala e che al contribuente ne sia stato dato avviso con lettera raccomandata A.R. anch’essa non potuta notificare.

Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte in ricorso, va osservato che sono attinenti all’oggetto del contendere solo quelle da ultime riportate in quanto, per come si evince dalla sentenza impugnata, la notificazione ritenuta irregolare dalla C.T.R. era quella della cartella di pagamento, mentre non sembra che abbia costituito oggetto del giudizio anche la notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Ed invero, lo è, nella parte in cui si deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, siccome inconducente, per quanto sopra detto, rispetto al decisum, ma è, anche, inammissibile nella parte in cui deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3.

Ed invero, in materia di notificazione di cartella questa Corte è ferma nel ritenere che “nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (Sez. 5, n. 14316 del 28/06/2011).

Si, è, altresì statuito (Cass. n. 25079 del 26/11/2014) che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora 4), applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, u.c., e art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario).

Alla luce di tali principi e nell’assoluta genericità del ricorso sul punto (il quale, come già detto, si limita a riferire che dalla documentazione esibita dall’Agente della Riscossione risulta che l’affissione è stata eseguita il 27 ed il 28 novembre 2008, come da attestazione del Segretario generale del Comune di Marsala e che al contribuente ne sia stato dato avviso con lettera raccomandata A.R. anch’essa non potuta notificare) non rimane che dichiarare inammissibile la censura per difetto di specificità.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte del contribuente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Motivazione semplificata.