Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1098 del 18 gennaio 2018

ORDINANZA

sul ricorso 26253/2016 proposto da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2020/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo (ancorche’ contenente tre distinte censure), nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Milano impugnava la sentenza della CTR della Lombardia n. 2020/16, che aveva confermato la sentenza della CTP di Milano n. 7257/14, relativa ad un avviso d’accertamento Ici per il 2009 n. T3/141693.

L’ente ricorrente, in uno stesso motivo denuncia, da una parte, il vizio di violazione di legge, in particolare, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 5, commi 1, 2 e 5, della L. n. 342 del 2000, articolo 74, e della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 161, dall’altra, denuncia il vizio di omesso esame della denuncia n. 53122.1/90 del 12.4.1990 oggetto di discussione tra le parti, ed, infine denuncia la violazione dell’articolo 111 Cost., commi 1 e 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, i giudici d’appello, avevano disatteso i consolidati principi regolatori della materia, secondo i quali, l’atto di attribuzione di rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, con efficacia retroattiva potendosi applicare a periodi precedenti a detta attribuzione, ma a decorrere dalla notifica.

In particolare, ad avviso del comune ricorrente, i giudici d’appello avevano fatto riferimento alla fattispecie della rettifica in autotutela da parte del comune, della rendita catastale precedentemente determinata per errore, travisandone il significato, per aver omesso di esaminare il contenuto della denuncia di variazione n. 53122.1/1990 presentata dalla societa’ contribuente il 12.4.1990 – “localizzata” ai fini dell’autosufficienza, v. p. 17 del ricorso, ed allegata, ex articolo 369 c.p.c., il cui contenuto era stato oggetto di discussione, con la quale la medesima societa’ aveva sollecitato l’attribuzione della rendita, secondo le modalita’ ivi indicate, alla luce di quello che era ed e’ lo stato dell’immobile.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

Il motivo e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, articolo 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilita’ della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualita’ d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (Cass. sez. un. 3160/11).

Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente escluso l’efficacia retroattiva della rendita catastale in assenza di alcuna verifica circa la preventiva notifica della stessa (Cass. ord. n. 14402/17), discostandosi dai principi regolatori della materia.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.