Consiglio di Stato – Sentenza n. 5350 del 20 novembre 2017

FATTO e DIRITTO

Il sig. (omissis) ha impugnato avanti al Tar l’ordine di demolizione comminatogli dal comune di Napoli in relazione alla edificazione senza titolo di un balcone coperto da tettoia e struttura in ferro.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando la modesta consistenza dell’opera abusiva.

La sentenza è impugnata dal comune di Napoli il quale ne chiede la integrale riforma. Preliminarmente l’appellante torna a dedurre l’eccezione ( disattesa dal TAR) di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, essendo stato l’atto di gravame consegnato materialmente dall’interessato al protocollo comunale.

L’eccezione è fondata.

A giudizio del Collegio, infatti, la consegna personale del ricorso al protocollo dell’amministrazione comporta in senso letterale inesistenza della notificazione, insanabile.

Come chiarito dalla giurisprudenza, si è alla presenza di una fattispecie di inesistenza – e non di semplice nullità sanabile ai sensi dell’art. 156 comma 3 c.p.c., per effetto dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, in seguito alla costituzione in giudizio della controparte – della notificazione di un ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al Tar, con conseguente inammissibilità del ricorso, ove la notificazione stessa sia eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, da altro soggetto diverso dall’aiutante ufficiale giudiziario o dal messo di conciliazione. ( cfr. Tar Veneto 3571/2003 e Tar Napoli 393/2017).

Nel caso all’esame il ricorso è stato proposto mediante consegna diretta e personale dell’atto all’ufficio protocollo dell’amministrazione, per cui esso risulta giuridicamente non notificato: il relativo vizio, attesa l’inesistenza radicale della notifica, non può ritenersi sanato – come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata – in virtù della costituzione in giudizio dell’ente intimato.

L’appello va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Condanna (omissis) al pagamento in favore del comune di Napoli di euro 2.000,00 oltre IVA e accessori per le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017