Cartella notificata solo alla società acquirente

La cartella di pagamento notificata solo alla società acquirente è valida a tutti gli effetti.

Lo ha affermato la Cassazione con l’Ordinanza n. 2545 del 1 febbraio 2018.

Per la Cassazione vale infatti il principio per cui “.. alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra fisco e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito“.

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