Affinchè la notifica tramite PEC sia valida, l’indirizzo PEC del destinatario deve essere estratto solo dal pubblico registro ReGIndE (il Registro Generale degli Indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) e non dal pubblico registro INI-PEC (l’indice nazionale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico).
– LEGGI LA SENTENZA N. 3709/2019
– LEGGI L’ORDINANZA N. 24160/2019